Lo
STATUTO
incluse
le modifiche approvate dalle Assemblee Straordinarie del 26
gennaio 2001 e del 1° marzo 2002
COSTITUZIONE-SEDE-SCOPO-DURATA
Art.
1 - COSTITUZIONE E SEDE.
E' costituita, nell'ambito della Federazione delle Università Italiane
della Terza Età e con il patrocinio del Lions Club San Giuliano San Donato
Milanese, l'Associazione Culturale denominata "UNIVERSITA' DELLA TERZA
ETA'" con sede in S. Donato Milanese, presso la ex Scuola di Bolgiano,
strada per Bolgiano s/n. L'Associazione è regolata dal presente Statuto
e dalle norme di legge in materia e per quanto non previsto, dagli art.
36 e seguenti del Codice Civile.
Art.
2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I Soci
sono tenuti ad un comportamento corretto tanto nelle relazioni interne
con gli altri Soci che con i terzi, nonchè all'accettazione integrale
delle norme del presente Statuto. L'Associazione potrà aderire in qualità
di socio ad altri circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi, oppure
partecipare ad Enti con scopi sociali, umanitari e culturali.
Art.
3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla promozione e formazione
di attività culturali, favorendo progetti destinati agli associati e la
partecipazione degli stessi alla vita sociale mediante iniziative concrete,
quali corsi periodici di lezioni, studio e ricerca, conferenze e dibattiti,
visite guidate a musei e gallerie d'arte, gite culturali ed altre iniziative
artistiche, ambientali, culturali e di umanità varia. L'Associazione è
apartitica e aconfessionale, non intende avere per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciali e sarà regolata sotto il
profilo fiscale dagli artt. 87 lettera "C" e 108 del D.P.R. 22 dicembre
1986 n.917. L'Associazione potrà organizzare un servizio, a carattere
volontario, di assistenza e di supporto alle proprie strutture sociali.
I soci potranno anche usufruire di attività ricreative e di servizi organizzati
per favorire la maggiore conoscenza e integrazione sociale.
Art.
4 - DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata.
PATRIMONIO
ED ESERCIZI SOCIALI
Art.
5 - PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito:
a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
b) da eventuali oblazioni, donazioni e lasciti erogati da parte di qualsiasi
persona fisica o giuridica, anche non associati.
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
L'Associazione provvede al conseguimento dei propri fini:
1) con le quote associative nell'ammontare determinato annualmente dal
Consiglio Direttivo;
2) coi contributi annui ordinari da stabilirsi a cura dell'Assemblea ordinaria
su proposta del Consiglio Direttivo;
3) coneventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione
a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle
del bilancio ordinario;
4) con donazioni, elargizioni e contributi di pubbliche amministrazioni,
enti pubblici e privati, altre associazioni, istituti di credito ed altri.
Art.
6 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre
di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio
Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale il
bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo. L'amministrazione
e la tenuta della contabilità della Associazione è affidata al Tesoriere
secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.
Art.
7 - SOCI
L'Associazione è costituita da Soci FONDATORI, Soci EFFETTIVI e Soci ADERENTI.
Soci Fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione. Soci Effettivi
sono i Soci del Lions Club San Giuliano San Donato Milanese che ne facciano
richiesta di adesione. Tutti i Soci sono obbligati al versamento della
quota annuale di associazione.
Su valutazione e decisione del Consiglio Direttivo,
potrà non essere richiesto il pagamento della quota associativa
ai volontari che abbiano prestato attività di servizio e di supporto
all'Associazione nel precedente Anno Accademico per almeno 20 ore.
Art.
8
I Soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali, partecipare ai
corsi, ai convegni, agli incontri e in genere a tutte le iniziative promosse
dall'Associazione.
I docenti dell'Associazione sono considerati Soci
aderenti a tutti gli effetti, pur essendo esonerati dal pagamento della
quota associativa.
Art.
9
La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni e morosità; cessa
di far parte dell'Associazione altresì il Socio Effettivo che perde la
qualità di Socio del Lions Club di San Giuliano San Donato Milanese.
ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE
Art.
10
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea
b) il Consiglio Direttivo
c) il Collegio dei Revisori
d) il Collegio dei Probiviri
Art.
11 - ASSEMBLEE
l'Assemblea Ordinaria è costituita da Soci Fondatori, Soci Effettivo e
Soci Aderenti. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione
scritta diretta a ciascun Socio, oppure mediante annotazione nell'Albo
dell'Associazione e affissione nei locali della Sede sociale dell'avviso
di convocazione contenente la data, l'ora e l'ordine del giorno, almeno
venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso di convocazione
deve anche contenere la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da
almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea Ordinaria è convocata in tutti i
casi previsti dal successivo art. 12. L'Assemblea può essere convocata
anche fuori dalla Sede sociale.
L'Assemblea può anche, su esplicita decisione all'unanimità
del Consiglio Direttivo, essere convocata e tenuta per posta. In tal caso
la convocazione deve essere inviata per posta ordinaria o posta elettronica
a tutti i Soci almeno entro trenta (prima convocazione) o quaranta (seconda
convocazione) giorni prima della data entro la quale dovranno essere ricevute
dalla UTE (sempre per posta ordinaria o elettronica) le risposte dei Soci
ai quesiti all'Ordine del Giorno. In caso di Assemblea tenuta per posta,
valgono le regole previste nei successivi articoli ove per "presenza"
si intende la ricezione in tempo utile, da parte della UTE, della scheda
di risposta. Non è ammessa l'Assemblea per posta per deliberare sullo
scioglimento dell'Associazione.
Art.
12
L'Assemblea Ordinaria approva il Regolamento e delibera sul bilancio preventivo
e consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione,
sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulla nomina del Collegio
dei Revisori e quelli del Collegio dei Probiviri e sulle modifiche del
Regolamento.
Art.
13
L'Assemblea Straordinaria è indetta per modificare lo Statuto o deliberare
lo scioglimento, in tal caso nomina uno o più liquidatori e ne determina
i poteri, delibera in merito alla destinazione del patrimonio residuo.
L'Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità di cui all'Art.
11 ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza,
anche per delega, di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto;
in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida qualunque sia
il numero dei presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione, anche in seconda convocazione,
è richiesta la presenza, anche per delega, di un ventesimo degli Associati.
Sia in prima che in seconda convocazione le delibere dell'Assemblea Straordinaria
saranno prese con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei votanti.
Art.
14
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, anche per delega, tutti i
Soci Fondatori, Effettivi ed Aderenti, in regola con il pagamento della
quota annua di associazione. A ciascun Socio spetta un solo voto. Egli
può rappresentare con delega scritta al massimo altri venti Soci. I componenti
del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori non possono
essere portatori di deleghe.
Art.
15
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza
dla Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio
Presidente e, se lo ritiene, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea
nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare
la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente
e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
Art.
16
Le Assemblee Ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione
con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, ed in seconda
convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni
sono prese a maggioranza.
Art.
17
Nelle Assemblee convocate per modificare il Regolamento occorre la presenza
di almeno tre quarti degli associati aventi diritto, ed il voto favorevole
dei due terzi dei presenti.
ART.
18 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque
a nove membri. I Consiglieri durano in carica tre anni, sono rieleggibili
e non hanno diritto a compenso alcuno. Se uno o più Consiglieri, per qualsiasi
motivo, venissero a mancare, si procederà alla loro cooptazione. La sostituzione
dei Consiglieri dovrà avvenire su designazione, entro trenta giorni, dei
Soci Effettivi o Aderenti, nel rispetto del Regolamento. In caso di mancata
segnalazione nei termini suddetti, il Consiglio procederà alla sostituzione
senza alcun vincolo. Essi durano in carica fino alla scadenza dell'intero
Consiglio.
Art.
19
Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri componenti il Presidente, il
Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere..
Art.
20
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario
o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti e comunque
tutte le volte necessarie alla predisposizione dei bilanci preventivo
e consuntivo e alla determinazione dell'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della
maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza
dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio
è costituito dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza
di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio
verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
Art.
21
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Il Consiglio Direttivo
compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea.
Art.
22
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza il Vice-Presidente,
rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio,
cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e
nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica
da parte di questo alla prima riunione.
Art.
23 - COLLEGIO DEI REVISORI
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori,
costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea
tra gli iscritti all'Associazione. Essi durano in carica tre anni e non
hanno diritto a compenso alcuno. Se durante il periodo venisse a mancare
un Revisore subentra un supplente, che resterà in carica fino al termine
del mandato al Collegio. La successiva Assemblea provvederà al reintegro
del Collegio dei Revisori.
Art.
24
I revisori dovranno accertare periodicamente la regolare tenuta della
contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno
accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli
di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
Art.
25 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti
nominati dall'Assemblea tra gli iscritti all'Associazione. Essi durano
in carica tre anno, sono rieleggibili e non hann0o diritto ad alcun compenso.
Se durante il periodo venisse a mancare un Probiviro subentra il supplente
più anziano. La succesiva Assemblea reintegrerà il Collegio con la nomina
di un altro supplente. Un componente del Collegio avrà la facoltà di partecipare
alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Art.
26
Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione
e suoi organi saranno sottoposte in tutti i casi non vietati dalla legge
e con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza del Collegio
dei Probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di
procedura. Il loro lodo sarà insindacabile ed ibappellabile.
Art.
27 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo
sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste
dall'Art. 13. In ogni caso il patrimonio residuo dovrà essere destinato
ad opere od iniziative culturali similari all'oggetto siciale dell'Associazione
o ad iniziative del Lions Club San Giuliano San Donato Milanese.
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