Università della Terza Età
San Giuliano San Donato Milanese
Regolamento

Lo STATUTO

incluse le modifiche approvate dalle Assemblee Straordinarie del 26 gennaio 2001 e del 1° marzo 2002

COSTITUZIONE-SEDE-SCOPO-DURATA

Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE.
E' costituita, nell'ambito della Federazione delle Università Italiane della Terza Età e con il patrocinio del Lions Club San Giuliano San Donato Milanese, l'Associazione Culturale denominata "UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA'" con sede in S. Donato Milanese, presso la ex Scuola di Bolgiano, strada per Bolgiano s/n. L'Associazione è regolata dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia e per quanto non previsto, dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile.

Art. 2 - CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I Soci sono tenuti ad un comportamento corretto tanto nelle relazioni interne con gli altri Soci che con i terzi, nonchè all'accettazione integrale delle norme del presente Statuto. L'Associazione potrà aderire in qualità di socio ad altri circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi, oppure partecipare ad Enti con scopi sociali, umanitari e culturali.

Art. 3 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione ha lo scopo di contribuire alla promozione e formazione di attività culturali, favorendo progetti destinati agli associati e la partecipazione degli stessi alla vita sociale mediante iniziative concrete, quali corsi periodici di lezioni, studio e ricerca, conferenze e dibattiti, visite guidate a musei e gallerie d'arte, gite culturali ed altre iniziative artistiche, ambientali, culturali e di umanità varia. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, non intende avere per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e sarà regolata sotto il profilo fiscale dagli artt. 87 lettera "C" e 108 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917. L'Associazione potrà organizzare un servizio, a carattere volontario, di assistenza e di supporto alle proprie strutture sociali. I soci potranno anche usufruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggiore conoscenza e integrazione sociale.

Art. 4 - DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 5 - PATRIMONIO
Il patrimonio è costituito:
a) da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione.
b) da eventuali oblazioni, donazioni e lasciti erogati da parte di qualsiasi persona fisica o giuridica, anche non associati.
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.
L'Associazione provvede al conseguimento dei propri fini:
1) con le quote associative nell'ammontare determinato annualmente dal Consiglio Direttivo;
2) coi contributi annui ordinari da stabilirsi a cura dell'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo;
3) coneventuali contributi straordinari deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
4) con donazioni, elargizioni e contributi di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, altre associazioni, istituti di credito ed altri.

Art. 6 - ESERCIZIO FINANZIARIO
L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo. L'amministrazione e la tenuta della contabilità della Associazione è affidata al Tesoriere secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Direttivo.

Art. 7 - SOCI
L'Associazione è costituita da Soci FONDATORI, Soci EFFETTIVI e Soci ADERENTI. Soci Fondatori sono coloro che hanno costituito l'Associazione. Soci Effettivi sono i Soci del Lions Club San Giuliano San Donato Milanese che ne facciano richiesta di adesione. Tutti i Soci sono obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
Su valutazione e decisione del Consiglio Direttivo, potrà non essere richiesto il pagamento della quota associativa ai volontari che abbiano prestato attività di servizio e di supporto all'Associazione nel precedente Anno Accademico per almeno 20 ore.

Art. 8
I Soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali, partecipare ai corsi, ai convegni, agli incontri e in genere a tutte le iniziative promosse dall'Associazione.
I docenti dell'Associazione sono considerati Soci aderenti a tutti gli effetti, pur essendo esonerati dal pagamento della quota associativa.

Art. 9
La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni e morosità; cessa di far parte dell'Associazione altresì il Socio Effettivo che perde la qualità di Socio del Lions Club di San Giuliano San Donato Milanese.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10
Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea
b) il Consiglio Direttivo
c) il Collegio dei Revisori
d) il Collegio dei Probiviri

Art. 11 - ASSEMBLEE
l'Assemblea Ordinaria è costituita da Soci Fondatori, Soci Effettivo e Soci Aderenti. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, oppure mediante annotazione nell'Albo dell'Associazione e affissione nei locali della Sede sociale dell'avviso di convocazione contenente la data, l'ora e l'ordine del giorno, almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza; l'avviso di convocazione deve anche contenere la data e l'ora dell'eventuale seconda convocazione.
L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei Soci. L'Assemblea Ordinaria è convocata in tutti i casi previsti dal successivo art. 12. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla Sede sociale.
L'Assemblea può anche, su esplicita decisione all'unanimità del Consiglio Direttivo, essere convocata e tenuta per posta. In tal caso la convocazione deve essere inviata per posta ordinaria o posta elettronica a tutti i Soci almeno entro trenta (prima convocazione) o quaranta (seconda convocazione) giorni prima della data entro la quale dovranno essere ricevute dalla UTE (sempre per posta ordinaria o elettronica) le risposte dei Soci ai quesiti all'Ordine del Giorno. In caso di Assemblea tenuta per posta, valgono le regole previste nei successivi articoli ove per "presenza" si intende la ricezione in tempo utile, da parte della UTE, della scheda di risposta. Non è ammessa l'Assemblea per posta per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.

Art. 12
L'Assemblea Ordinaria approva il Regolamento e delibera sul bilancio preventivo e consuntivo, sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione, sulla nomina dei componenti il Consiglio Direttivo, sulla nomina del Collegio dei Revisori e quelli del Collegio dei Probiviri e sulle modifiche del Regolamento.

Art. 13
L'Assemblea Straordinaria è indetta per modificare lo Statuto o deliberare lo scioglimento, in tal caso nomina uno o più liquidatori e ne determina i poteri, delibera in merito alla destinazione del patrimonio residuo. L'Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità di cui all'Art. 11 ed è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti.
Per lo scioglimento dell'Associazione, anche in seconda convocazione, è richiesta la presenza, anche per delega, di un ventesimo degli Associati. Sia in prima che in seconda convocazione le delibere dell'Assemblea Straordinaria saranno prese con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei votanti.

Art. 14
Hanno diritto di intervenire all'Assemblea, anche per delega, tutti i Soci Fondatori, Effettivi ed Aderenti, in regola con il pagamento della quota annua di associazione. A ciascun Socio spetta un solo voto. Egli può rappresentare con delega scritta al massimo altri venti Soci. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori non possono essere portatori di deleghe.

Art. 15
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dla Vice-Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente e, se lo ritiene, due scrutatori. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea si redige il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 16
Le Assemblee Ordinarie sono validamente costituite, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza.

Art. 17
Nelle Assemblee convocate per modificare il Regolamento occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto, ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

ART. 18 - CONSIGLIO DIRETTIVO
L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri. I Consiglieri durano in carica tre anni, sono rieleggibili e non hanno diritto a compenso alcuno. Se uno o più Consiglieri, per qualsiasi motivo, venissero a mancare, si procederà alla loro cooptazione. La sostituzione dei Consiglieri dovrà avvenire su designazione, entro trenta giorni, dei Soci Effettivi o Aderenti, nel rispetto del Regolamento. In caso di mancata segnalazione nei termini suddetti, il Consiglio procederà alla sostituzione senza alcun vincolo. Essi durano in carica fino alla scadenza dell'intero Consiglio.

Art. 19
Il Consiglio Direttivo nomina fra i propri componenti il Presidente, il Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere..

Art. 20
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi componenti e comunque tutte le volte necessarie alla predisposizione dei bilanci preventivo e consuntivo e alla determinazione dell'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio è costituito dal Presidente, in sua assenza dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Il Consiglio Direttivo compila il Regolamento per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 22
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ed in sua assenza il Vice-Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio e nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Art. 23 - COLLEGIO DEI REVISORI
La gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre componenti effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra gli iscritti all'Associazione. Essi durano in carica tre anni e non hanno diritto a compenso alcuno. Se durante il periodo venisse a mancare un Revisore subentra un supplente, che resterà in carica fino al termine del mandato al Collegio. La successiva Assemblea provvederà al reintegro del Collegio dei Revisori.

Art. 24
I revisori dovranno accertare periodicamente la regolare tenuta della contabilità sociale, redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Art. 25 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea tra gli iscritti all'Associazione. Essi durano in carica tre anno, sono rieleggibili e non hann0o diritto ad alcun compenso. Se durante il periodo venisse a mancare un Probiviro subentra il supplente più anziano. La succesiva Assemblea reintegrerà il Collegio con la nomina di un altro supplente. Un componente del Collegio avrà la facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 26
Tutte le eventuali controversie sociali tra Soci e tra questi e l'Associazione e suoi organi saranno sottoposte in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza del Collegio dei Probiviri; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà insindacabile ed ibappellabile.

Art. 27 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono deliberati dall'Assemblea Straordinaria con le maggioranze previste dall'Art. 13. In ogni caso il patrimonio residuo dovrà essere destinato ad opere od iniziative culturali similari all'oggetto siciale dell'Associazione o ad iniziative del Lions Club San Giuliano San Donato Milanese.

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Il REGOLAMENTO ORGANICO

Art. 1
L'Università della Terza Età - U.T.E. - è promossa dal Lions Club San Giuliano San Donato Milanese ed è strutturata secondo un regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 2
Ha lo scopo di contribuire alla formazione culturale degli iscritti e di favorirne la partecipazione alla vita sociale mediante iniziative concrete, quali corsi periodici di lezioni, conferenze, dibattiti, visite guidate a musei, gallerie d'arte, gite culturali ed altre iniziative analoghe.

Art. 3
E' diretta da un Consiglio Direttivo costituito da nove membri: sei eletti tra i Soci del Lions Club San Giuliano San Donato Milanese, uno scelto tra i docenti e due eletti in rappresentanza degli iscritti, rispettivamente per le sedi di San Donato e di San Giuliano Milanese. Tali incarichi sono triennali e possono essere riconfermati. Triennale è anche la carica del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri che verranno così nominati: due effettivi ed uno supplente in rappresentanza degli iscritti, uno effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Lions Club San Giuliano San Donato Milanese, per ogni Collegio. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 4
I corsi dellìUTE di norma si svolgono da n0ovembre a maggio, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, dalle ore 15 alle 17. Sono previsti periodi di vacanza per Natale e Pasqua.

Art. 5
Per l'iscrizione ai corsi ed alle altre attività didattiche è necessario compilare e sottoscrivere un apposito modulo e versare la quota stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Non sono richiesti titoli di studio nè limiti di età.

Art. 6
Gli iscritti hanno diritto a frequentare i corsi prescelti, ad intervenire, a particolari condizioni, a visite, gite ed ad ogni altra attività organizzata ed a fruire di eventuali facilitazioni che l'UTE sia riuscita ad ottenere.

Art. 7
Sono previste iscrizioni gratuite o riduzioni della quota di iscrizione per chi ne faccia domanda, che verrà vagliata dal Consiglio Direttivo che, in caso di appurata necessità, assumerà le opportune determinazioni, congiuntamente alle Amministrazioni Comunali.

Art. 8
Gli iscritti, durante lo svolgimento dei corsi, sono tenuti a mantenere un comportamento consono al carattere dell'UTE, che è apartitica e aconfessionale.

Art. 9
L'UTE dichiara di non assumere alcuna responsabilità per danni di qualsiasi genere a persone o a cose, per fatti che dovessero accadere durante i corsi e le attività organizzate dall'UTE stessa.

Art. 10
Gli iscritti si impegnano a non promuovere azioni legali per pretesi o presunti interessi verso l'UTE per fatti relativi all'attività del centro stesso.

Art. 11
Il Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, esercita el funzioni disciplinari, compresa la radiazione. L'eventuale sanzione viene applicata in mancanza di osservanza alle norme del presente Regolamento Organico.

Art. 12
L'UTE rilascia un attestato di frequenza per presenze superiori ai 2/3 delle lezioni ed un attestato di profitto a chi abbia sostenuto un esame o presentato una tesina, a richiesta dell'interessato.

Art. 13
L'UTE può operare in collaborazione con altre Associazioni ed Enti pubblici e provati, mantenendo la propria individualità ed autonomia organizzativa. Può federarsi con organismi analoghi. Su decisione del Consiglio Direttivo può costituire Sedi distaccate in altre località, le quali avranno un proprio regolamento e provvederanno alla propria organizzazione e finanziamento.

Art. 14
Per la disponibilità dei locali, delle attrezzature e dei servizi logistici, l'UTE stipulerà apposita convenzione con l'Amministrazione pubblica che provvederà a metterli a disposizione della scuola.

Art. 15
Un rappresentante degli iscritti può avere funzione di Segretario dell'UTE. Tiene aggiornato l'Albo Generale degli iscritti e ne cura il collegamento con il Consiglio Direttivo. Interviene alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto. Per lo svolgimento delle proprie mansioni può richiedere la collaborazione volontaria di altri iscritti che si renderanno disponibili. La carica di rappresentante degli iscritti è gratuita e non dà diritto ad emolumenti di sorta, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute, previa deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 16
Il rappresentante dei docenti fa parte del Consiglio Direttivo con diritto di voto. La carica è gratuita.

 
Home Page Ultimo aggiornamento 30 settembre 2004 Torna all'inizio